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Nomine cda Ipab, il Tar dà ragione al sindaco Munari

“Irricevibile, inammissibile e infondato” il rilievo nella sentenza dei giudici rispetto al ricorso dei tre consiglieri rimossi

Nomine cda Ipab, il Tar dà ragione al sindaco Munari

CAVARZERE - Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto respinge il ricorso dei tre consiglieri di amministrazione dell’Ipab “Danielato” contro il decreto di annullamento della loro nomina e il successivo di nomina dei tre sostituti a firma, entrambi, del sindaco Pierfrancesco Munari. “Il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile. In ogni caso il ricorso deve ritenersi infondato” sono le parole utilizzate dai giudici del Tar, che ieri hanno pubblicato la sentenza. “Speriamo che adesso l’attuale cda dell’Ipab si uniformi tanto a questa sentenza del Tar, quanto alle nomine effettuate dal sottoscritto” il commento a caldo del sindaco Munari.

In sostanza i ricorrenti, Andrea Orlandin, Bruno Cassetta e Valentino Ruggini (venuto a mancare poche settimane fa) il 24 gennaio scorso avevano chiesto che fosse dichiarata la nullità del decreto sindacale dell’1 febbraio 2022 (quello che ritirava in autotutela le nomine effettuate dal precedente sindaco, Henri Tommasi) e conseguentemente fosse annullato il successivo del 17 novembre scorso nel quale venivano nominati i sostituti di tre dei cinque componenti (gli altri due, Luciana Mischiari e Ilaria Armarolli, avevano infatti ricorso al Tar nei termini rimanendo in carica). Inoltre, i tre ricorrenti, avevano contestato anche l’avviso di manifestazione di interesse alla nomina dei componenti del cda stesso, pubblicato dal sindaco Munari, rispetto al quale ha raccolto le candidature sulle quali ha poi scelto i tre consiglieri (il medico Paolo Pavanato, il commercialista Mirco Crepaldi e l’avvocato Katia Pacchiega nella fattispecie).

I giudici hanno dichiarato irricevibile il ricorso per quanto concerne l’annullamento del decreto dell’1 febbraio 2022 poiché presentato dopo i termini, sottolineando che quello - invece nei termini - che ha di fatto “salvato” i colleghi di consiglio Mischiari e Armarolli, ha effetto “esclusivamente nei confronti della specifica nomina dei due ricorrenti di quel giudizio”.

Oltre che irricevibile, secondo i giudici è anche infondata la presunta nullità dei decreti. “Il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo - si legge nella sentenza - ricorre solo in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire quando l’amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce. I poteri pubblici caratterizzanti la materia di riferimento sono evidentemente condivisi tra il sindaco e la Regione, il primo come titolare del potere-dovere di nomina dei consiglieri di amministrazione dell’Ipab, la Regione essendo, invece, titolare dello speculare potere di ‘controllo’, vigilanza e rimozione”.

Infine gli atti di nomina, che come ricordato dai giudici “sono atti discrezionali di scelta che il sindaco effettua sulla base dell’intuitus personae, sia pure entro i limiti e compatibilmente con i parametri eventualmente stabiliti dalla normativa di settore, dallo Statuto dell’Ipab e dalla volontà del fondatore” in questo caso “a nulla rileva che il sindaco abbia ritenuto opportuno procedere ad un avviso al pubblico per manifestazioni d’interesse alla nomina di amministratore in Ipab: infatti, ciò non ha comportato l’insorgere di una procedura concorsuale vera e propria” ma si tratta “di una misura idonea a garantire la trasparenza delle decisioni”.

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