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Carabinieri
11.02.2026 - 17:09
Su delega della procura della Repubblica di Venezia, nella giornata del 6 febbraio, a Vigonovo, i carabinieri della locale caserma hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, con divieto di comunicazione con le stessa in qualsiasi forma ed applicazione del braccialetto elettronico o divieto di dimora in Vigonovo in caso di non disponibilità, emessa dal Gip del tribunale di Venezia, a carico di un 53enne italiano presunto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.
Il provvedimento cautelare costituisce l’epilogo di un’attività d’indagine scaturita dall’intervento dei militari, nell’agosto scorso, presso un esercizio pubblico dove era stata segnalata un’aggressione. Nella circostanza, la donna riferiva agli operanti che da quando aveva interrotto, nel luglio 2021, la relazione sentimentale con il 53enne - dalla quale nasceva una bambina - lo stesso, non accettando la fine del loro rapporto, aveva iniziato a perseguitarla, con continui pedinamenti e telefonate incessanti, nonché screditarla nel suo ruolo di materno davanti alla figlia minore.
Nello specifico, la donna era stata contattata dall’ex compagno per pranzare insieme ed al suo diniego, l’uomo si sarebbe recato, portando con sé la bambina, nel luogo dove la parte offesa stava pranzando con alcuni amici. Il 53enne, arrivato sul posto, avrebbe afferrato per il collo un amico della vittima e colpito con un pugno al volto un altro soggetto, che nel frattempo era intervenuto.
Gli elementi investigativi raccolti, anche grazie all’escussione delle persone informate sui fatti, hanno permesso di ricostruire accuratamente la vicenda e documentare le condotte persecutorie poste in essere dal 53enne, dal luglio 2021 a tutt’oggi. Tali comportamenti vessatori, che hanno costretto la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita, rendendole peraltro difficile avere delle amicizie e cagionandole altresì un perdurante e grave stato di ansia, hanno reso necessaria l’emissione da parte dell’Autorità Giudiziaria del provvedimento in parola - estendendolo anche nei confronti della bambina poiché anche lei considerata parte offesa - al fine di evitare la reiterazione delle condotte persecutorie ad opera dell’uomo.
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